Pro Loco Trieste


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Statuto

Chi Siamo

Associazione “Pro Loco Trieste”
STATUTO




TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

1.1 E' costituita in forma pubblica l'Associazione denominata "Associazione Pro Loco di Trieste" che di seguito verrà chiamata Associazione.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Trieste, v.le XX Settembre 42, 34100 Trieste.

Articolo 2

2.1 L'Associazione riunisce tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali della città di Trieste favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria non ha finalità di lucro. I suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è consentita a tutti i cittadini della località di appartenenza. La Pro loco è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

2.2 L'Associazione aderisce all'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), nel rispetto dei rispettivi Statuti.

Articolo 3

3.1 L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

· Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;

· Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

· Sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;

· Curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

· Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero atti a favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, valorizzare il gemellaggio con altre città);

· Aprire e gestire circoli per i soci;

· Promuovere la pratica artistica, culturale, musicale e teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (musicista, pittore, attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc. etc......);

· Realizzare iniziative editoriali di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale (in stampa, video, o altro supporto);

· Affiancare Associazioni locali che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, proponendo iniziative che contribuiscano all'armonizzazione delle attività in ambito locale;

· Valorizzare e sviluppre l'aggregazione giovanile, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

· la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;

· Promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno affinità con gli scopi statutari.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà anche assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

4.1 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.


TITOLO II : I SOCI


Articolo 5

5.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche) che condividono le finalità statutarie dell'Associazione e intendono partecipare alle attività organizzate per il raggiungimento delle finalità stesse.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci si suddividono in soci ordinari, sostenitori e onorari.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

· Soci Ordinari;

· Soci Sostenitori;

· Soci Onorari.

5.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività del'Associazione.

5.3 Sono Soci Sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

5.4 Sono Soci Onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

TITOLO III : DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI


Articolo 6

6.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale;

6.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

· Di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;

· Di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione (possono candidarsi a membri del Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari e Sostenitori iscritti da almeno quattro anni);

· Di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione;

· A ricevere la tessera dell'Associazione;

· A ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione;

· A frequentare i locali dellAssociazione;

· Di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le attività.

6.3 I Soci hanno l'obbligo di:

· Rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;

· Versare nei termini la quota associativa all'Associazione ed eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale;

· Non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione;

TITOLO IV : AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


Articolo 7

7.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dai Consiglio Direttivo dell'Associazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale.

7.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Assoviazione per dimissioni, per decesso (la qualifica di Socio non è ereditabile), morosità, per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

7.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.


TITOLO V : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 8

8.1 Sono organi dell'Associazione:

· l'Assemblea dei Soci;

· il Consiglio Direttivo;

· il Presidente;

· il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 9

9.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi, anche se dissenzienti.

Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci, quelli Ordinari e Sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea (i nuovi soci devono essere tesserati da almeno sei mesi). È consentita una delega da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

9.3 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione e di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

9.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci.

9.5 L'Assemblea ordinaria elegge, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per 4 anni, (le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Collegio dei Revisori dei Conti verranno designate dallo stesso Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione ai soci);

9.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata annualmente entro il mese di marzo.

9.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

· Dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

· Su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

· A seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

· Per le modifiche del presente Statuto;

· Per lo scioglimento dell'Associazione.

9.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.

9.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

9.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Articolo 10

10.1 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci (possono candidarsi a membri del Consiglio Direttivo solo i soci ordinari e sostenitori iscritti da almeno due anni). Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che ricoprono le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali, che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

10.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto.

10.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

10.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

10.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta; la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; la delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci; la determina dell'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; la formulazione del regolamento per il funzionamento dell'associazione; l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione; lo svolgimento di tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

10.9 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione.

10.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

10.11 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere. Compito del Tesoriere è quello di seguire i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

Articolo 11

11.1 Il Presidente dell'Associazione Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

11.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto.

11.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

11.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

11.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo presidente.

11.6 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

11.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Articolo 12

12.1 Il Segretario ha il compito di mantenere i contatti con il pubblico, di verbalizzare le Assemblee dell'Associazione e del Consiglio Direttivo e di preoccuparsi della reperibilità dei contributi pubblici;

12.2 Il Segretario dura in carica quattro anni, ma decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; è rieleggibile.

Articolo 13

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci.

13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

13.3 I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

TITOLO VI : L'AMMINISTRATORE “AD ACTA”


Articolo 14

14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., rappresentato dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, può decidere l'invio di un Amministratore “ad acta” presso l'Associazione iscritta nei modi e nei termini previsti dallo Statuto dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia – Comitato Regionale U.N.P.L.I..


TITOLO VII : RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE


Articolo 15


15.1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

· Le quote annuali d'iscrizione;

· Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

· Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

· Eventuali eredità, elargizioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;

· Proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

· Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

· Da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

· Dalle rendite patrimoniali non destinate alle spese annuali di gestione;

· Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

15.2 Tutte le entrate e i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO VIII : PRESTAZIONI DEI SOCI


Articolo 16

16.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

16.3 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.


TITOLO IX : RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO


Articolo 17

17.1 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

TITOLO X : SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 18

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata: è necessaria la presenza di almeno quattro quinti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno quattro quinti dei presenti.

18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive (l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi) le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti ad altra associazione con fini di utilità sociale.

TITOLO XI : INCOMPATIBILITA'


Articolo 19

19.1 Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.

TITOLO XII : NORME FINALI


Articolo 20

20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

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